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Studio Lodi dr. Luca

~ Diritto e Sicurezza del Lavoro

Studio Lodi dr. Luca

Archivi tag: studio lodi

Procedure operative prevenzione Coronavirus in uffici e aziende a basso rischio biologico

20 lunedì Apr 2020

Posted by Luca Lodi in sicurezza

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Tag

corona virus, coronavirus, COVID-19, DPCM, prevenzione, prevenzione rischi, rischio biologico, sicurezza, sicurezza sul lavoro, studio lodi, studiolodi

Per rispondere alle richieste dei clienti, abbiamo esteso una procedura operativa (o meglio: un decalogo di procedure unificate) per la prevenzione e la gestione del rischio Coronavirus. Il documento contiene una serie di regole chiare in unica pagina (oltre due semplici allegati) su come comportarsi per le aziende aperte (a cui avevamo già dato le indicazioni) e per quelle in attesa della “fase 2” di riapertura. Il documento contiene essenzialmente il “cosa fare”, per punti, e è completato dalla stampa di alcune note e le indicazioni sul lavaggio delle mani, oltre all’opuscolo informativo del Ministero della Salute come semplice promemoria grafico. L’elenco procedurale potrà subire delle modifiche in base a quanto sarà stabilito dal Governo.

Si evidenzia che il decalogo procedurale in commento è rivolto a Uffici e aziende a basso rischio biologico (esposizione non professionale strictu sensu ad agenti biologici, cioè ad ambienti con rischio pari al resto della popolazione).

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Nel periodo di emergenza Covid-19 le antinomie trovano una nuova soluzione: art. 3 D.L. 19/2020 (incostituzionale?)

01 mercoledì Apr 2020

Posted by Luca Lodi in lavoro, sicurezza

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Tag

antinomia, antinomia giuridica, antinomie, corona virus, coronavirus, Corte costituzionale, COVID-19, diritto, studio lodi, studiolodi

Agli albori della discussione sul rapporto giuridico tra D.P.C.M. a livello nazionale e decretazioni ed ordinanze di rango regionale e infraregionale, su cui avevamo già espresso la chiave interpretativa per risolvere l’antinomia, in data 25 marzo 2020 il Governo è intervenuto per modificare l’assetto delineato avocando a sé la supremazia gerarchica delle decisioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19 e, quindi, limitando temporaneamente i poteri di Comuni, Regioni, Province autonome.

L’art. 3 del D.L. 19/2020, in vigore dal giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 26 marzo, fornisce disposizione legale per il rapporto delle misure territoriali e regionali con quelle statali: per dirlo in altri termini, il Governo ha deciso di rendere uniforme la gestione a livello nazionale dando maggior rigore ai D.P.C.M. rispetto agli atti di Regioni, Comuni e Province, specificando la validità di quelli regionali nel solo periodo transitorio intercorrente tra la pubblicazione della decisione di competenza e l’arrivo ufficiale del D.P.C.M. e determinando l’inefficacia delle ordinanze dei sindaci in contrasto con le misure statali (nota: anche con riferimento ad eventuali maggiori restrizioni che avrebbero mantenuto validità secondo quanto disciplinato dalla Costituzione italiana ma che, evidentemente, generavano confusione applicativa).

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Coronavirus: l’autocertificazione o autodichiarazione

14 sabato Mar 2020

Posted by Luca Lodi in sicurezza

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Tag

autocertificazione, autodichiarazione, corona virus, coronavidae, coronavirus, FAQ iorestoacasa, iorestoacasa, lavoro, Ministero dell'Interno, spostamenti, studio lodi, studiolodi

Continua a girare l’idea di potersi muovere sul territorio eccezionalmente, cioè per necessità e quindi motivi dimostrabili, ma solo portando con sè l’autocertificazione. Come se fosse stato disposto un nuovo obbligo legale.

Sbagliato. Il Ministero dell’Interno ha reso pubblico un testo “fax-simile” per orientare i propri funzionari a raccogliere in modo standardizzato, senza tassatività di forma, le dichiarazioni delle persone fermate: l’organo di polizia ha il dovere di domandare il motivo dello spostamento alla persona su cui si svolge l’accertamento e annotarla (prenderne nota), “anche” (quale scelta possibile) a mezzo della modulistica proposta, al fine di avere una dichiarazione di parte interessata. Si tratta di “dichiarazione resa a publico ufficiale” e se mendace è punibile ai sensi dell’art. 495 c.p. (1) ma ovviamente previo accertamento di merito perché si tratta in tale ipotesi di procedimento penale. Infatti la sanzione non può essere automatica ma inflitta solo a seguito di un procedimento (penale): cioè non è direttamente erogata dal funzionario di polizia, bensì del magistrato. Quindi la si smetta di dire che è rischioso uscire senza autocertificazione in tasca o che la polizia regala sanzioni facilmente a chiunque venga trovato fuori. Non è vero!

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Coronavirus: chiarimenti su DPCM 01/03/2020 e sulle indicazioni ASL Modena 02/03/2020. No aggiornamento DVR

04 mercoledì Mar 2020

Posted by Luca Lodi in sicurezza

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Tag

agenti biologici, ASL, ASL Modena, corona virus, coronavidae, coronavirus, DPCM 01/03/2020, DVR, epidemia, medico competente, Modena, rischio biologico, rischio epidemiologico, studio lodi, studiolodi, virus

Per rispondere alle molteplici domande di questi giorni, condividiamo il testo (PDF) del D.P.C.M. 01/03/2020 annotato ed evidenziato opportunamente da noi per agevolare la comprensione della lettura.
Le misure indicate, infatti, sono differenti per zone a maggior rischio o per Modena che attualmente non è definita in tale condizione.

Le regole restano sostanzialmente quelle di prudenza e buone prassi igieniche. Rinviamo all’articolo che avevamo già messo on-line: “Coronavirus, regole generali e prudenza ma niente panico!” (sulle mascherina abbiamo aggiunto una nota integrativa).
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Cass. pen. 50439/2019: responsabilità datoriale e del RSPP per valutazione dei rischi inadeguata

21 martedì Gen 2020

Posted by Luca Lodi in sicurezza

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Tag

attrezzature di lavoro, Cass. 59439/2019, Cassazione, DVR, infortunio, responsabilità, responsabilità datoriale, RSPP, sicurezza, sicurezza sul lavoro, studio lodi, studiolodi, Suprema Corte di Cassazione, taglio, Valutazione dei rischi, valutazione rischi

Solito epilogo post infortunio: Valutazione dei rischi inadeguata. Nel ravvisare la responsabilità del datore di lavoro secondo le norme dell’ordinamento, i giudici confermano la responsabilità anche del RSPP nella misura in cui la valutazione dei rischi è risultata inadeguata e, quindi, nonostante il ruolo consulenziale e non attuativo ascritto dalla norma in capo al RSPP, costui deve rispondere per colpa generica (imperizia, imprudenza, negligenza) e specifica (individuazione dei rischi) allorquando con conoscenze attese e con un grado di diligenza proporzionato all’incarico conferito, non abbia supportato correttamente il datore di lavoro nell’eseguire la valutazione dei rischi.

Ecco perché è fondamentale che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione svolga con massima diligenza e perizia il proprio ruolo, per quanto possibile, fermo restando il dovere essenziale dell’azienda di coinvolgerlo e di non nascondergli informazioni o situazioni dalle quali può scaturire un infortunio e, di riflesso, una responsabilità (laddove con l’ordinaria diligenza e le competenze di cui è in possesso il RSPP possa individuare il rischio con la conseguente attesa segnalazione al datore di lavoro).

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